Prodotti e Spettacoli Pirotecnici
Riportiamo un estratto della normativa applicabile. Per qualsiasi operazione di acquisto, trasporto, detenzione o sparo di fuochi artificiali consultare prima le vigenti leggi in materia.
(punti 5,6 e 7)
Punto 5: Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico incolumità pubblica, ai minori di anni 18, è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo “PETARDO” che presentino un contenuto esplosivo netto (NEC) di materiale scoppiante attivo fino a grammi 6 di polvere nera, o fino a grammi 1 di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonchè articoli pirotecnici del tipo “RAZZO” con un contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
Punto 6: Gli articoli pirotecnici del tipo “RAZZO” con limiti superiori a quelli previsi al comma 5 e con contenuto esplosivo netto (NEC) complessivo fino a grammi 75, con una carica lampo di apertura, se presente di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato di metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nullaosta del questore o della licenza di porto d’armi.
Punto 7: I prodotti pirotecnici del tipo “PETARDO” con limiti superiori con quelli previsti dal comma 5 e del tipo “RAZZO” con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali, muniti della licenza o del nulla osta di qui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Contenuto Esplosivo Netto (il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato) – Fonte di riferimento art. 2 D.Lgs 123/2015
Decreto 4 giugno 2014 (estratto del decreto)
Art. 1 – Sono consentite:
a) la detenzione e la vendita di complessivi Kg. 50 netti di manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonchè, fermo restanto il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg. 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a
(vedi decreto completo)
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